Art. 380

In vigore dal 1 gen 1960
I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono essere ventilati in modo da consentire una sufficiente diluizione, dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-380

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo