Art. 380

In vigore dal 1 gen 1960
I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono essere ventilati in modo da consentire una sufficiente diluizione, dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-380

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Art. 380 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo