Art. 377

In vigore dal 1 gen 1960
Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno, il collegamento fra i vari tronchi deve essere tale da realizzare una buona continuità metallica mediante conduttori elettrici, aventi una sezione equivalente ad almeno 50 mm² di rame provvisti di capicorda e saldati. Si devono inoltre stabilire fra le rotaie, a distanza non maggiore di 100 m, dei collegamenti trasversali con buoni conduttori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-377

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Art. 377 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo