Art. 373

In vigore dal 1 gen 1960
Le lampade elettriche portatili devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V verso terra ed essere provviste di impugnatura isolante e di involucro di vetro. Qualora la corrente di alimentazione sia fornita per il tramite di un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti primario e secondario adeguatamente isolati fra loro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-373

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 373 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo