Art. 370

In vigore dal 1 gen 1960
Nell'impiego dei cavi non devono essere superati i valori della tensione e della corrente indicati dal fabbricante come massimi ammissibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-370

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Art. 370 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo