Art. 368

In vigore dal 1 gen 1960
Nei cavi muniti di rivestimenti metallici, almeno uno di questi deve essere messo a terra, salvo che non si disponga di altri mezzi di protezione contro i pericoli derivanti da contatti accidentali. Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuità metallica. Le giunzioni fisse fra cavi o fra singoli spezzoni di essi sono eseguite mediante apposita cassetta o muffola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-368

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Art. 368 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo