Art. 371
In vigore dal 1 gen 1960
Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 220 V verso terra.
I circuiti devono essere protetti con valvole fusibili di tipo chiuso o con interruttori automatici a massima corrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-371