Art. 364

In vigore dal 24 giu 1984
L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all' i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo. Per gli utensili ed altri apparecchi elettrici portatili la tensione non deve superare 50 V efficaci verso terra. Quando sia assicurato il loro disinserimento automatico in caso di messa in tensione degli involucri metallici o di guasti nel cavo flessibile, è consentita l'alimentazione con tensione fino a 220 V efficaci verso terra. Il disinserimento automatico deve ottenersi mediante il collegamento a terra degli involucri metallici e la adozione di interruttori a massima corrente sul circuito di alimentazione, oppure con interruttore dello stesso circuito di alimentazione azionato da un circuito ausiliario di sicurezza, o adottando altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-364

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Art. 364 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo