Art. 380

Art. 380

352 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono essere ventilati in modo da consentire una sufficiente diluizione, dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-380