Allegato›Titolo X
Art. 146
Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 lug 1959
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell', sono consentiti fino alla scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore delle norme stesse.
Entro un annuo dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e i semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso.
I veicoli, di cui all', che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori.
I veicoli di cui all', che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre due anni da tale data; analogamente possono continuare a circolare sino alla detta scadenza i relativi rimorchi.
Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico.
Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli , in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare fino a cinque anni dopo la data stessa; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e da questi accertati.
Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilità prescritti dall'.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori,..., compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario essere regolarizzati in conformità delle disposizioni delle norme stesse.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i ciclomotori per i quali non è stato rilasciato un certificato di conformità per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non è stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli, debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i rimorchi... debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta; entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le macchine agricole, di cui all', debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro quattro mesi dalla data stessa, la patente è rilasciata senza esame.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli è rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami.
Le patenti di guida, per le quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma quindicesimo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità.
Le norme, di cui all', avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.
Visto,
Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI
Il Ministro per i trasporti
ANGELINI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-146