Art. 2

In vigore dal 29 apr 1959
Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sarà emanato il regolamento per la loro esecuzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a, Roma, addì 27 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - TOGNI - ANGELINI - TAMBRONI - GONELLA - PRETI - ANDREOTTI - SEGNI - MORO - FERRARI AGGRADI - BO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 99 - RELLEVA

Note all'articolo

  • La L. 24 gennaio 1959, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e' prorogato al 15 marzo 1959".
  • La L. 12 marzo 1959, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, gia' prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959".
  • La L. 26 aprile 1959, n. 207 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che e' prorogato al 1 luglio 1959 il termine di cui al presente articolo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-rd-2

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