Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo III
Art. 18
In vigore dal 16 giu 1959
Le disponibilità dell'Istituto possono essere investite:
a) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici centrali o periferici od a sedi permanenti per la propria attività istituzionale di addestramento;
b) in attrezzature necessarie alla preparazione professionale;
c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato di più alto rendimento;
d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso altre banche di notoria solidità, ove queste offrano più elevati saggi di interessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-18