Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo IV

Art. 23

In vigore dal 16 giu 1959
L'Ente può costituire Comitati provinciali composti di non meno di cinque membri nominati dalla Giunta esecutiva dell'I.N.I.A.S.A. su designazione delle organizzazioni e delle associazioni provinciali rappresentative degli enti aderenti, fatta mediante proposta di un terna di nomi per ogni componente da nominare. Possono essere chiamati a far parte del Comitato provinciale anche degli esperti nominati dalla Giunta esecutiva dell'I.N.I.A.S.A. su designazione del delegato provinciale. I Comitati provinciali sono organi consultivi dell'Istituto che può sottoporre al loro esame qualsiasi questione di interesse locale attinente alle finalità statutarie dell'Ente. I pareri del Comitato debbono essere espressi con atto scritto e raccolti in apposito libro di verbali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo