Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo IV

Art. 22

In vigore dal 16 giu 1959
Il delegato provinciale è funzionario onorario e gratuiti munito di rappresentanza al solo fine di attuare le disposizioni volta a volta impartite dall'Istituto. Esso è nominato dalla Giunta esecutiva e può essere revocato in ogni momento dalla Giunta stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-22

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