Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo V
Art. 24
In vigore dal 16 giu 1959
In caso di scioglimento dell'istituto sarà provveduto alla liquidazione di esso con la nomina da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un commissario liquidatore.
Il patrimonio netto dopo che tutte le obbligazioni siano estinte verrà devoluto a favore di enti che abbiano per fine l'assistenza agli artigiani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-24