Art. 23
Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo IV

Art. 23

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In vigore dal 16 giu 1959
L'Ente può costituire Comitati provinciali composti di non meno di cinque membri nominati dalla Giunta esecutiva dell'I.N.I.A.S.A. su designazione delle organizzazioni e delle associazioni provinciali rappresentative degli enti aderenti, fatta mediante proposta di un terna di nomi per ogni componente da nominare. Possono essere chiamati a far parte del Comitato provinciale anche degli esperti nominati dalla Giunta esecutiva dell'I.N.I.A.S.A. su designazione del delegato provinciale. I Comitati provinciali sono organi consultivi dell'Istituto che può sottoporre al loro esame qualsiasi questione di interesse locale attinente alle finalità statutarie dell'Ente. I pareri del Comitato debbono essere espressi con atto scritto e raccolti in apposito libro di verbali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-23