Art. 18
Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo III

Art. 18

18 / 25
In vigore dal 16 giu 1959
Le disponibilità dell'Istituto possono essere investite: a) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici centrali o periferici od a sedi permanenti per la propria attività istituzionale di addestramento; b) in attrezzature necessarie alla preparazione professionale; c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato di più alto rendimento; d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso altre banche di notoria solidità, ove queste offrano più elevati saggi di interessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-18