Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo II

Art. 14

In vigore dal 16 giu 1959
Il presidente dell'Istituto ha la rappresentanza giuridica dell'Ente, anche in sede giudiziale attiva e passiva, ed è responsabile dell'andamento dell'istituto. Egli dà esecuzione a tutti i deliberati degli Organi collegiali dell'Istituto e provvede in conformità delle leggi e dei regolamenti a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-14

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