Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo II
Art. 10
In vigore dal 16 giu 1959
La Giunta esecutiva si riunisce ogni due mesi in via normale ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente.
I componenti la Giunta esecutiva durano in carica fino alla scadenza dei Consiglio di amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, colui o coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica per tutto il periodo per cui erano stati nominati i loro predecessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-10