Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo II

Art. 6

In vigore dal 16 giu 1959
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione degli enti interessati ed è costituito: 1) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di artigiani e di lavoratori artigiani ammesse ai sensi del precedente .; 2) da un rappresentante per ciascuno degli enti, organizzazioni ed associazioni ammessi a far parte dell'Istituto ai sensi dell'; 3) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 4) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 5) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 6) da un rappresentante del Comitato nazionale per la produttività. Fanno anche parte del Consiglio di amministrazione due esperti nominati dal Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza. Fa parte del Consiglio il direttore generale dell'istituto con voto consultivo. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Gli esperti decadono unitamente al Consiglio di amministrazione che li ha eletti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-6

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