Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo II
Art. 11
In vigore dal 16 giu 1959
Spetta alla Giunta esecutiva:
a) predisporre i bilanci preventivi della gestione futura ed i rendiconti consuntivi della gestione precedente almeno un mese prima del termine in cui debbono essere approvati dal Consiglio e predisporre la relazione annuale sull'attività e sull'amministrazione finanziaria dell'istituto affinché siano presentati all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) deliberare i provvedimenti di ordinaria amministrazione dell'istituto ed attuare le direttive e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
c) deliberare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti l'Istituto che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione;
d) deliberare sull'impiego dei capitali mobiliari dello Istituto;
e) deliberare sulle questioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale e sull'assunzione, le promozioni ed il licenziamento di questo;
f) costituire organi periferici dell'Istituto con competenza delimitata territorialmente;
g) nominare i delegati provinciali;
h) nominare i Comitati provinciali di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-11