Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo II

Art. 11

In vigore dal 16 giu 1959
Spetta alla Giunta esecutiva: a) predisporre i bilanci preventivi della gestione futura ed i rendiconti consuntivi della gestione precedente almeno un mese prima del termine in cui debbono essere approvati dal Consiglio e predisporre la relazione annuale sull'attività e sull'amministrazione finanziaria dell'istituto affinché siano presentati all'approvazione del Consiglio di amministrazione; b) deliberare i provvedimenti di ordinaria amministrazione dell'istituto ed attuare le direttive e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione: c) deliberare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti l'Istituto che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione; d) deliberare sull'impiego dei capitali mobiliari dello Istituto; e) deliberare sulle questioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale e sull'assunzione, le promozioni ed il licenziamento di questo; f) costituire organi periferici dell'Istituto con competenza delimitata territorialmente; g) nominare i delegati provinciali; h) nominare i Comitati provinciali di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-11

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