Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo II

Art. 15

In vigore dal 16 giu 1959
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti nominati rispettivamente: uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno dal Ministero dell'industria e commercio; uno dal Ministero della pubblica istruzione. Il presidente del Collegio dei revisori dei conti è di diritto il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza, stabilisce il compenso annuo dovuto ai revisori in misura che resterà valida per il triennio delle funzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-15

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