Art. 10
Statuto dell' I.N.I.A.S.A.Capo II

Art. 10

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In vigore dal 16 giu 1959
La Giunta esecutiva si riunisce ogni due mesi in via normale ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente. I componenti la Giunta esecutiva durano in carica fino alla scadenza dei Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, colui o coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica per tutto il periodo per cui erano stati nominati i loro predecessori.
Storico versioni

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