Statuto dell' I.N.I.A.S.A.›Capo II
Art. 10
10 / 25In vigore dal 16 giu 1959
La Giunta esecutiva si riunisce ogni due mesi in via normale ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente.
I componenti la Giunta esecutiva durano in carica fino alla scadenza dei Consiglio di amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, colui o coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica per tutto il periodo per cui erano stati nominati i loro predecessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-19;1308#art-sdi-10