Sez. 2

Art. 8

Deposito delle liste

In vigore dal 26 set 1958
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell', secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello. Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell'articolo citato è depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo. Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-8

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