Sez. 2
Art. 9
Aggiornamento delle liste
In vigore dal 26 set 1958
Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A tal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale:
a) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di corte provvedimenti di promozione o di trasferimento;
b) dell'assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, è data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio è compreso in altro distretto di corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due corti di appello e ai presidenti delle corti di appello dei due capoluoghi di collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-9