Sez. 2
Art. 11
Rimborso di spese e indennità
In vigore dal 26 set 1958
Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell' di consegnare gli atti della elezione all'ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-11