Sez. 2
Art. 7
Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
In vigore dal 26 set 1958
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell' della legge è apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione è apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data delle elezioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-7