Sez. 4

Art. 24

Compiti dell'ufficio centrale elettorale

In vigore dal 26 set 1958
L'ufficio centrale elettorale presso la corte d'appello del capoluogo del collegio: a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni; b) decide sulla validità delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera c) del primo comma dell'articolo precedente; c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio; d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste. Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio: a) proclama eletti il magistrato di corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti; b) provvede alle comunicazioni prescritte dall', secondo comma, lettera b); c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all', lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-24

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