Capo II
Art. 27
Divieto di rielezione
In vigore dal 26 set 1958
Il divieto stabilito dall' della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.
Parimenti un componente già eletto dai magistrati non può essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-27