Capo III

Art. 32

Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare

In vigore dal 20 gen 1981
Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell' della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo