Capo III

Art. 35

Attribuzioni dei segretari

In vigore dal 26 set 1958
I magistrati della segreteria: a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore e della sezione disciplinare e redigono il verbale; b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli , ultimo comma, della legge; c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-35

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