Capo IV

Art. 38

Delega ai presidenti delle corti di appello

In vigore dal 26 set 1958
La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega può esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo