Capo IV
Art. 38
50 / 75Delega ai presidenti delle corti di appello
In vigore dal 26 set 1958
La delega ai presidenti delle corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega può esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-38