Capo IV

Art. 42

Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze

In vigore dal 26 set 1958
I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-42

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