Capo V›Sez. 1
Art. 44
Commissioni di concorso e di scrutinio
In vigore dal 26 set 1958
La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.
I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-44