Art. 44 · Commissioni di concorso e di scrutinio
Capo VSez. 1

Art. 44

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Commissioni di concorso e di scrutinio

In vigore dal 26 set 1958
La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario. Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore. I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-44