Capo IV

Art. 41

Relazioni annuali dei procuratori generali

In vigore dal 26 set 1958
Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore. La facoltà prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-41

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