Capo IV
Art. 41
53 / 75Relazioni annuali dei procuratori generali
In vigore dal 26 set 1958
Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.
La facoltà prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-41