Sez. 4
Art. 19
Nullità delle schede e dei voti
In vigore dal 26 set 1958
Sono nulle, oltre le schede bianche:
a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell', ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore;
b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.
Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-19