Sez. 3

Art. 17

Chiusura della votazione

In vigore dal 26 set 1958
Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori. La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei magistrati componenti l'ufficio, è chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-17

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