Sez. 4
Art. 18
Spoglio delle schede
In vigore dal 26 set 1958
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario.
Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-18