Art. 18 · Spoglio delle schede
Sez. 4

Art. 18

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Spoglio delle schede

In vigore dal 26 set 1958
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario. Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-18