Sez. 3
Art. 13
Schede
In vigore dal 26 set 1958
Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformità ai modelli A, B e C annessi al presente decreto.
Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.
I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-13