Titolo PRIMOCapo ISez. 1

Art. 2

Uffici elettorali

In vigore dal 26 set 1958
Per l'elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione è istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione. Per l'elezione dei magistrati di corte di appello e per l'elezione dei magistrati di tribunale è istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale. Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente è istituito altresì, in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capo luogo del collegio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-2

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