Titolo PRIMO›Capo I›Sez. 1
Art. 1
Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale.
In vigore dal 26 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 24 marzo 1958, n. 195, che autorizza il Governo ad emanare le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento della legge anzidetta con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
SEZIONE 1ª - Collegi e uffici elettorali.
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Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale.
I collegi istituiti dall' della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella è indicato il capoluogo di ciascun collegio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-1