Sez. 2
Art. 8
8 / 75Deposito delle liste
In vigore dal 26 set 1958
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell', secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello.
Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell'articolo citato è depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.
Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-8