Titolo SECONDO

Art. 66

Elezioni

In vigore dal 26 set 1958
Nella prima attuazione della legge: a) le attribuzioni di cui all', numeri 1 e 2, della legge sono esercitate dal Ministro per la grazia e giustizia; b) la comunicazione prescritta dagli , secondo comma, lettera b), e 24, secondo comma, lettera b), è fatta al Presidente della Repubblica; c) l'esemplare del verbale da trasmettersi alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura a norma degli , secondo comma, lettera a), e 24, secondo comma, lettera c), è inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura costituito a norma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ne curerà la trasmissione alla nuova segreteria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-66

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