Sez. 3

Art. 63

Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti

In vigore dal 26 set 1958
Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti I provvedimenti previsti negli , secondo comma, 37 e 112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell' della legge. Restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli , secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell' del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-63

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