Sez. 3
Art. 64
Autorizzazione alle funzioni di arbitro
In vigore dal 26 set 1958
L'autorizzazione prevista nell', secondo comma, dell'ordinamento giudiziario è concessa dal Consiglio superiore, che ne informa il Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-64