Titolo SECONDO

Art. 69

Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso

In vigore dal 26 set 1958
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, già nominate alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio, restano in funzione. Alle graduatorie da esse formate si applica la disposizione dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-69

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