Titolo SECONDO
Art. 73
Esecuzione dei provvedimenti disciplinari
In vigore dal 26 set 1958
Le decisioni definitive dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e della Corte disciplinare, che alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non hanno avuto esecuzione, sono eseguite nelle forme previste dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-73