Titolo SECONDO

Art. 73

Esecuzione dei provvedimenti disciplinari

In vigore dal 26 set 1958
Le decisioni definitive dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e della Corte disciplinare, che alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non hanno avuto esecuzione, sono eseguite nelle forme previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo